AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 agosto 1993, n. 309, 19 ottobre 1993, n. 417, 16 dicembre 1993, n. 524, 14 febbraio 1994, n. 107, 14 aprile 1994, n. 237, e 20 giugno 1994, n. 398". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1993, n. 296 del 18 dicembre 1993, n. 38 del 16 febbraio 1994, n. 89 del 18 aprile 1994, n. 141 del 18 giugno 1994 e n. 195 del 22 agosto 1994). Nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1994 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. 1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, e' soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumita', (( in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, )) all'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformita' del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180 giorni dalla presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il provvedimento puo' essere emanato nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso e' fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la complessita' delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti (( esclusivamente )) a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. (( Ai fini della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i limiti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. )) 2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente: " 3. Il Servizio nazionale dighe provvede (( in via esclusiva, )) anche nelle zone sismiche, alla identificazione, al controllo dei progetti di massima, nonche' al controllo dei progetti esecutivi delle opere di sbarramento, (( dighe di ritenuta o traverse )) che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti (( esclusivamente )) a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.". 3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente: " 4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Il servizio nazionale dighe fornisce alla regioni il supporto tecnico richiesto.". 4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, l'altezza della diga e' data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto piu' depresso dei paramenti; il volume d'invaso e' pari alla capacita' del serbatoio compreso tra la quota piu' elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommita' delle eventuali paratoie, e la quota del punto piu' depresso del paramento di monte. 5. E' soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario. 6. L'approvazione tecnica del progetto ai fini della pubblica incolumita' da parte del Servizio nazionale dighe non sostituisce obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorita' previste dalle norme vigenti. 7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (( 7-bis. L'approvazione tecnica dei progetti da parte del )) (( Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli )) (( adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alle leggi 25 )) (( novembre 1962, n. 1684, 2 febbraio 1974, n. 64, e 5 novembre )) (( 1971, n. 1086. ))