AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 agosto 1993, n.  309,
19  ottobre 1993, n. 417, 16 dicembre 1993, n. 524, 14 febbraio 1994,
n. 107, 14 aprile 1994, n. 237, e 20 giugno 1994, n. 398".  I  DD.LL.
sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non
sono   stati   convertiti   in   legge  per  decorrenza  dei  termini
costituzionali  (i  relativi  comunicati   sono   stati   pubblicati,
rispettivamente,  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  246
del 19 ottobre 1993, n. 296 del  18  dicembre  1993,  n.  38  del  16
febbraio  1994, n. 89 del 18 aprile 1994, n. 141 del 18 giugno 1994 e
n. 195 del 22 agosto 1994).
   Nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1994  si  procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
 
  1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe  di  ritenuta  o
traverse,  che  superano  i  15 metri di altezza o che determinano un
volume d'invaso superiore a  1.000.000  di  metri  cubi,  di  seguito
denominate  dighe,  e'  soggetta, ai fini della tutela della pubblica
incolumita', (( in particolare delle popolazioni e  dei  territori  a
valle delle opere stesse, )) all'approvazione tecnica del progetto da
parte  del  Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata
nel caso di  conformita'  del  progetto  alla  normativa  vigente  in
materia   di   progettazione,  costruzione  ed  esercizio  di  dighe.
L'approvazione interviene entro 180 giorni dalla presentazione  della
domanda e dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il
provvedimento  puo'  essere  emanato  nella  forma  dell'approvazione
condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal  caso
e'  fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la
natura e la complessita' delle medesime. Sono, in  ogni  caso,  fatti
salvi   i   controlli   successivi   riguardanti  l'osservanza  delle
prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che
determinano  invasi  adibiti  ((  esclusivamente  ))  a  deposito   o
decantazione  o  lavaggio  di  residui  industriali,  che  restano di
competenza   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato. (( Ai fini della sottoposizione alla valutazione di
impatto  ambientale,  restano  fermi  i  limiti di cui all'articolo 2
della legge 9 gennaio 1991, n. 9. ))
  2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n.  183,
e' sostituito dal seguente:
  "  3.  Il Servizio nazionale dighe provvede (( in via esclusiva, ))
anche nelle zone sismiche, alla  identificazione,  al  controllo  dei
progetti  di  massima,  nonche'  al  controllo dei progetti esecutivi
delle opere di sbarramento, (( dighe di ritenuta o  traverse  ))  che
superano  15  metri  di altezza o che determinano un volume di invaso
superiore a 1.000.000  di  metri  cubi.  Restano  di  competenza  del
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato tutte le
opere di sbarramento che determinano invasi adibiti (( esclusivamente
)) a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.".
  3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio
1989, n. 183, e' sostituito dal seguente:
  " 4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e  Bolzano  le
attribuzioni  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 1
novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che  non  superano  i  15
metri  di  altezza  e  che  determinano  un  invaso  non  superiore a
1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al  servizio
di  grandi  derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme
le attribuzioni  del  Ministero  dei  lavori  pubblici.  Il  servizio
nazionale   dighe   fornisce   alla   regioni   il  supporto  tecnico
richiesto.".
  4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e  3,  l'altezza  della
diga e' data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e
quella  del  punto piu' depresso dei paramenti; il volume d'invaso e'
pari alla capacita' del serbatoio compreso tra la quota piu'  elevata
delle  soglie  sfioranti  degli  scarichi,  o  della  sommita'  delle
eventuali paratoie, e la quota del punto piu' depresso del  paramento
di monte.
  5.  E'  soggetta  all'approvazione  tecnica del progetto anche ogni
opera di modificazione che incida sulle  caratteristiche  considerate
ai fini dell'approvazione del progetto originario.
  6.  L'approvazione  tecnica  del  progetto  ai  fini della pubblica
incolumita' da parte del Servizio  nazionale  dighe  non  sostituisce
obblighi,  oneri  e  vincoli,  gravanti  sul  soggetto  e sulle opere
interessate, con riferimento alla valutazione di impatto  ambientale,
all'assetto  idrografico,  agli interessi urbanistici, paesaggistici,
artistici, storico-archeologici, sanitari,  demaniali,  della  difesa
nazionale,  dell'ordine  pubblico  e  della  pubblica  sicurezza  che
restano di competenza delle autorita' previste dalle norme vigenti.
  7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri  promuovere  la
conferenza  di  servizi  di  cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
(( 7-bis. L'approvazione tecnica dei progetti da parte del         ))
(( Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli        ))
(( adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alle leggi 25      ))
(( novembre 1962, n. 1684, 2 febbraio 1974, n. 64, e 5 novembre    ))
(( 1971, n. 1086.                                                  ))